NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!, Un'altra stagione, un'altra battaglia!

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Veleno
view post Posted on 18/7/2009, 14:12




"Tessera del tifoso"



1. STORIA

Gli anni '80 in Inghilterra evidenziano l'aumento della repressione nei confronti dei cosiddetti hooligans, aumento attuato attraverso tre vie: l'inasprimento delle leggi per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni calcistiche, l'irrigidimento dei magistrati di fronte a reati di questo tipo, l'introduzione della “membership card”.
Sotto il primo profilo la condotta criminosa cominciava ad essere inquadrata secondo parametri edittali di pena diversi a seconda del contesto in cui veniva posta in essere: lanciare una monetina a Trafalgar Square comportava una multa di una manciata di £, mentre lanciarla allo Stanford Bridge (stadio del Chelsea FC) comportava una pena detentiva ed un giudizio accelerato che in Italia chiameremmo “per direttissima”.
Parimenti iniziava a cambiare anche l'applicazione in concreto della pena: se nel corso degli anni '70 l'arrestato allo stadio riacquistava la libertà dopo una notte in cella di sicurezza e con il pagamento di una multa, ecco che la rissa tra Manchester United e West Ham sul traghetto diretto in Europa veniva per la prima volta punita con sei anni di reclusione (sentenza storica che ha fatto però da punto di riferimento per molte altre successive pronunce).
Il Chelsea FC fu società pilota nell'introduzione della “membership card”: una sorta di affiliazione al grande mondo dei Chelsea fans che nella sua concretezza, però, diventava un presupposto indefettibile per acquistare l'abbonamento alla stagione sportiva oppure il biglietto per la singola partita. Trattandosi di una sorta di contratto normato dalla disciplina civilistica britannica, la società Chelsea FC poteva rifiutarsi di concedere la “membership card” a singoli tifosi che risultavano non graditi, ad esempio, per pregresse intemperanze o comportamenti connotati da violenza/ubriachezza.


2. COS'E' LA TESSERA DEL TIFOSO?

Esteticamente appare come un vero e proprio bancomat/carta di credito. Ha la funzione di regolamentare preventivamente l'accesso agli stadi.
Solo chi ha i requisiti necessari per acquistare la tessera del tifoso, poi potrà avere il diritto di acquisire l'abbonamento stagionale o il biglietto per la singola partita.
Sotto il profilo strettamente giuridico è un contratto tra singolo tifoso e società organizzatrice dell'evento sportivo che può essere la stessa società sportiva (ad es. Udinese Calcio) ovvero la società di capitali preposta (ad es. Milan Entrateinment spa).
E' chiaro che l'intenzione in seno al Ministero degli Interni ed alle Federazioni professionistiche italiane sia quello di diffondere il più possibile la tessera a partire dalla prossima stagione. Così il Ministro Maroni (31/10/08): "In futuro si dovrebbe entrare allo stadio solo con l'abbonamento o con questo tesserino che garantisce chi è il tifoso - ha spiegato il ministro -. Vogliamo che tutte le squadre facciano investimenti in questo senso: capisco che è un sacrificio, ma noi le supporteremo e non accadra' che all'ultimo giorno qualcuno chieda un rinvio. Se le squadre non daranno seguito al progetto rimarranno penalizzate". Lombardo LegaPro (22/04/09) “sarà ufficialmente adottata dalla prossima stagione”.
Incuriosiscono le dichiarazioni di Macalli (Presidente LegaPro) -21/04/09-: “Abbiamo 15 stadi a norma in Prima Divisione e 10 in Seconda Divisione, speriamo di risolvere il problema sicurezza negli stadi con la Tessera del Tifoso”. Cioè: risolviamo il problema sicurezza diminuendo l'afflusso allo stadio....

3. COME LA DIPINGONO?

Dalle determinazioni dell'osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e sul sito della prima Tessera del Tifoso già in vigore (Cuore Rossonero per l'AC Milan) emerge l'intento di “creare una tifoseria selezionata”, di non far subire ai “veri sportivi” le restrizioni sulle trasferte (già applicato per Atalanta- Inter , Napoli- Milan e Catania- Milan ad es. ove hanno potuto seguire la squadra in trasferta solo i tifosi muniti di Tessera del Tifoso) , di rafforzare la fidelizzazione al club di appartenenza con accumulo di punti ed agevolazioni per acquisti d biglietti futuri o altri premi (stumento di loyalty).
Questi i toni trionfalistici con cui viene presentata Cuore Rossonero all'interno del sito internet (www.cuorerossonero.acmilan.com) :
Entra a far parte della grande Famiglia Rossonera!
A cosa da diritto
• al possessore non si applicano le eventuali restrizioni alla vendita dei biglietti;
• vengono snellite sia le procedure di acquisto dei biglietti che quelle di accesso allo stadio, attraverso la creazione di varchi dedicati;
• è favorita la concessione di facilitazioni, privilegi e/o benefici da parte delle società (accumulo di punti, diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti, convenzioni con altre società private come Ferrovie dello Stato, Autogrill, sponsor, ecc.).
I vantaggi per la sicurezza
• permette di “costituire” la categoria degli spettatori “ufficiali”;
• garantisce l’aumento degli standard di sicurezza del pubblico, perché esclude dagli impianti i soggetti sottoposti a Daspo o a condanne per reati da stadio;
• consente alle società sportive di avviare rapporti “virtuosi” con le tifoserie ufficiali, soprattutto per le trasferte;
• nel tempo determinerà la costituzione, nell’ambito delle Società Sportive, dei c.d. “dipartimenti dei tifosi” che in altri grandi club europei hanno trovato applicazione con apprezzabili risultati.

4. I FONDAMENTI NORMATIVI DELLA TESSERA DEL TIFOSO

Troviamo l'articolo che, di fatto, istituisce la Tessera del Tifoso all'interno della Legge Amato (art. 9 L. 41/2007), ma vi sono importanti spunti applicativi anche nelle determinazioni dell'Osservatorio dd 23/04/08 e 31/10/08. Infine il Milan Entrateinment spa ha regolamentato ulteriormente sulle pagine del sito Cuore Rossonero la prima tessera di fidelizzazione italiana.
Art. 9 Legge Amato (41/07)
“E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione del titolo di accesso di cui al DM 06/06/05 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/05, di mettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

Sembra chiaro dal tenore letterale dell'articolo che il tifoso che in passato è stato raggiunto da DASPO o che è stato condannato per reati “da stadio” anche con una sentenza non definitiva non potrà mai più acquistare la Tessera del Tifoso e di conseguenza mai più accedere allo stadio.
La formulazione dell'art. 9 l. 41/07 fa sorgere numerose perplessità e non permette di chiarire quale sia stata effettivamente l'intenzione del legislatore.
Saltano in mente subito una serie di quesiti che la semplice lettura dell'articolo non permettono di risolvere: è giusto che un tifoso, raggiunto da DASPO della durata di un anno nel lontano 1991 e regolarmente scontato, non possa, oggi, acquistare la Tessera del Tifoso? Cosa succede, invece, ai tifosi daspati in passato e che magari hanno vinto il ricorso al Tar con conseguente annullamento del divieto d'accesso allo stadio? Possono comprare la tessera coloro i quali hanno avuto una sentenza di condanna di primo grado (ad es. per lancio pericoloso di oggetti allo stadio) ma poi sono stati assolti dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione? Potrà ancora entrare in uno stadio chi ha patteggiato la pena?
Una lettura così severa dell'art. 9 però sembra smentita dalle determinazioni dell'Osservatorio e dal Regolamento applicativo di Cuore Rossonero che correggono il tiro indicando come esclusi dalla possibilità di acquistare la Tessera del Tifoso solo coloro che hanno in corso al momento dell'acquisto un DASPO (e la cosa è ovvia...) ma non aggiungono nulla sul punto sentenze di condanna anche non definitive.
Così nel documento finale denominato “Programma Tessera del Tifoso” approvato dall'Osservatorio il 23/04/08, a pag. 17 in relazione alle esclusioni: “coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di divieto d'accesso allo stadio o condannati anche in via non definitiva per reati da stadio”. Importante che sia stato scritto “siano destinatari” e non “siano stati destinatari” come nell'art. 9 legge Amato.
Così all'interno del Regolamento di Cuore Rossonero: “L'abbonamento non sarà emesso a: -soggetti che sono sottoposti a provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cosiddetto DASPO), - soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
Così il dott. Masucci (O.N.M.S) in una intervista a Il Romanista: “Per i DASPO parliamo invece solo di quelli in atto”.
Ma al di là delle singole interpretazioni da parte, il dato normativo dell'art. 9 l. 41/07 è chiaro e non ammette deroghe: chi ha avuto in passato una diffida o chi è stato condannato anche nel solo primo grado non potrà più acquistare la Tessera del Tifoso.
E' utile chiarire che saranno le locali Questure a comunicare alle società i soggetti che non potranno comprare la Tessera del Tifoso (è probabile che ad ogni richiesta di acquisto la società invii il nominativo in Questura per uno screening sulla sua “carriera” di tifoso). Verrà redatta una black list che sarà aggiornata progressivamente. I possessori della Tessera del Tifoso che dovessero macchiarsi di condotte antisportive durante la stagione in corso subirebbero l'immediata revoca tramite lettera racc ar che ne intima la restituzione e successivamente attraverso la smagnetizzazione della stessa ..

5. I PROFILI DI CRITICITA' DELLA NORMA

La Tessera del Tifoso diviene così una sorta di “schedatura di massa” e provocherà una traumatica eliminazione della stragrande maggioranza degli ultras. Al di là dell'enfasi: giuridicamente reintroduce cupi profili eliminati da tempo dal nostro ordinamento con l'abrogazione della “pericolosità presunta” e contestualmente raggira ogni dimensione temporale data dalla legge stessa al DASPO.
Per capire cosa accadrà dobbiamo fare degli esempi:
L'art. 6 c. 5 della legge 401/89 afferma che il divieto d'accesso agli stadi dura da uno a cinque anni e l'esatta determinazione della durata spetta al Questore in forza del suo potere discrezionale.
Lo stesso comma afferma che in caso di intervento dell'autorità giudiziaria (proscioglimento, archiviazione, assoluzione etc...) nel procedimento penale presupposto del DASPO lo stesso decreto questorile di divieto d'accesso agli stadi deve essere revocato .
Ora, se passa la tesi dell'art. 9 l. 41/07 nessuna persona che ha avuto un DASPO potrà mai acquistare la Tessera del Tifoso e pertanto si trova DIFFIDATO A VITA, anche se ha scontato regolarmente la diffida ad es. otto anni prima. Il tutto “in barba” all'art. 6 c. 5 l. 401/89 che indica la durata massima del DASPO e rassicura il tifoso innanzi ad eventuali errori della Polizia (in sostanza, se ti assolve il Giudice ti faccio revocare il DASPO e torni subito allo stadio....).
Se passa la tesi più rigida prevista dall'art. 9 l. 41/07 si avranno altri incredibili esempi di DIFFIDATI A VITA:
chi ha patteggiato un reato da stadio (sebbene non sia una condanna in senso stretto),
chi è stato condannato in primo grado ma assolto in Appello o in Cassazione,
chi è stato “daspato” ma poi assolto nel procedimento penale innanzi al Giudice o archiviato dal PM,
chi è stato diffidato ed ha vinto il ricorso al TAR o al Consiglio di Stato,
chi è stato diffidato per tre mesi (possibile fino all'introduzione del nuovo art. 6 c. 5 con la Legge Amato) e non aveva interesse ad impugnare poiché il periodo sarebbe decorso durante la pausa dei campionati....
chi non è mai stato enunciato o condannato e nemmeno raggiunto da un DASPO ma subisce di punto in bianco la notifica di una diffida cosiddetta “preventiva” basata sull'ultimo capoverso dell’art. 6 c. 1 l. 401/89 come introdotto dalla Novella Amato: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse”,


6. CHE FARE?

Modificare l'art. 9 l. 41/07 disponendo che la tessera del tifoso non possa essere rilasciata a coloro i quali hanno DASPO in corso o a chi ha subito condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni purchè non abbia già scontato il DASPO per lo stesso episodio
Ricorrere in sede civile avverso ogni diniego o revoca della Tessera del Tifoso.
Sensibilizzare le singole società affinchè non aderiscano al progetto.


NOTE
I tifosi dell’Inter che hanno aderito al programma ‘Tessera del Tifoso’ potranno andare in trasferta a Bergamo per la partita contro l’Atalanta, in programma il 18 gennaio 2009 dopo la pausa natalizia. Lo ha deciso oggi il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) riunito a Roma. Sarà questa la prima volta che la ‘Tessera del Tifoso’ verrà utilizzata in occasione di una trasferta. Il Casms, “dopo aver stigmatizzato il comportamento delle frange di tifosi bergamaschi che si sono resi protagonisti di deplorevoli aggressioni a danno di tifosi juventini, ha ritenuto di consentire l’acquisto di un solo biglietto per i tifosi dell’Atalanta, favorendo così più accurati controlli, e di favorire i tifosi dell’Inter che hanno aderito al programma ‘Tessera del Tifoso’ i quali potranno partecipare alla trasferta”. Il Comitato ha inoltre auspicato “che le due società sappiano mettere in campo ‘modelli organizzativi’ adeguati a garantire la festosa partecipazione all’evento sportivo dei propri tifosi”. (23/12/2008)
I divieti e le limitazioni di accesso agli stadi per le partite considerate a rischio non saranno piu' validi per i possessori della 'tessera del tifoso'. Lo si apprende da fonti del Viminale. La decisione e' del Comitato di
analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms). La 'tessera del tifoso', con tanto di nome, cognome e foto, viene rilasciata in collaborazione con le societa' calcistiche. L'obiettivo e' quello di favorire la fidelizzazione del tifoso, al fine di promuovere un modello che prevede la formazione da parte delle societa' calcistiche di una tifoseria/clientela della quale potersi rendere garante. Fonte: CASMS
Sono già 82.000 i tifosi milanisti che hanno acquistato la tessera del tifoso.
All'oggi risultano già 21 i casi di revoche all'interno della tifoseria milanista.
“Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni”.
“e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione”. l parametro da usare per la scelta della durata è la pericolosità del soggetto (ancorché limitata alle manifestazioni sportive) che discende dalla gravità del fatto compiuto e da altri parametri di pericolosità. Sempre a secondo della pericolosità del soggetto, si può comminare il D.A.SPO. con o senza obbligo di presentazione alla P.G.
La diffida deve essere revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su istanza di parte) in caso di archiviazione del procedimento penale a cui la denuncia aveva dato origine o di assoluzione nel merito. Quindi: se sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del D.A.SPO (archiviazione o assoluzione nel procedimento penale, cessata pericolosità sociale del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali condizioni sono mutate (ad esempio: l'originario capo di imputazione del procedimento penale viene ridimensionato), allora il divieto e le prescrizioni possono essere modificate dalla stessa questura, su istanza di parte.




Si è sentito molto parlare di “tessera del tifoso”, soprattutto da parte del Ministro Maroni, che ne ha imposto l’adozione alle società di calcio.
Con la presente si intende chiarire per quali ragioni la quasi totalità delle tifoserie italiane ne contestano l’introduzione.
Il primo concetto da evidenziare è che nessuno è contro la “tessera del tifoso”, ma tutti sono contro i criteri in base ai quali la stessa viene rilasciata.

Il nodo è rappresentato unicamente dall’art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, che disciplina il rilascio dei titoli di accesso (e quindi anche della tessera del tifoso) da parte delle società.

Questo articolo dice esattamente questo:
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di ompetizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.


L’intento di arginare la violenza negli stadi è lodevole, ma la formulazione letterale dell’articolo è infelice:

1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo, non potrà avere la tessera.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, non potrà mai più andare allo stadio. Anche se nel frattempo è diventato una persona matura, se non è recidivo e via dicendo. Addirittura, anche se è stato assolto nel procedimento penale che ha dato origine al daspo!

2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati “da stadio”, non potrà avere la tessera del tifoso.
Questo significa che se nel 1989 – venti anni – fa – un soggetto ha commesso un reato da stadio e per quello è stato condannato non potrà avere la tessera del tifoso.
L’assurdità è che un delinquente comune può essere riabilitato dopo tre anni, un tifoso di calcio mai!

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per voce del Dott. Massucci, si è affrettato a chiarire che:
a) in ordine ai daspo, la tessera non verrà rilasciata a chi ha un daspo in corso;
b) in ordine alle condanne, non verrà rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni .

Ora, la precisazione dell’O.N.M.S. non tranquillizza nessuno: l’Osservatorio deve seguire la legge e non può crearne di proprie, né tantomeno può interpretare ciò che è chiarissimo e cioè l’art. 9 della L. 401/89.

Per questa ragione, visto che l’Osservatorio ritiene di interpretare una legge (malfatta e varata d’urgenza come spesso accade in Italia) secondo propri personalissimi criteri che creeranno inevitabili disparità da città a città, quel che si chiede è solamente la modifica dell’art. 9 sopra citato nel senso che segue:

a) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha un daspo in corso (mentre l’art. 9 prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
b) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto non abbia già scontato il daspo.

La soluzione sembra essere ragionevole e, soprattutto, giusta.
Per questa ragione, nel ribadire che, una volta operata questa modifica, non vi saranno motivi particolari per contestare la “tessera del tifoso”, invitiamo la società di calcio che sosteniamo con tanta passione a non adottare la “tessera del tifoso” fino a quando l’art. 9 della Legge 401/89 non verrà modificato nel senso sopra indicato.


Questo esempio chiarire, comunque, l’assurdità di tale interpretazione: un soggetto riceve un daspo di due anni dalla Questura per aver acceso un fumogeno.
Per due anni il tifoso non va allo stadio.
Il processo, però, termina a distanza di 5 anni.
Quindi il tifoso:
a) per due anni non va allo stadio (visto che la questura diffida sulla base di una denuncia);
b) poi potrà andarci tranquillamente per 3 anni (in base all’interpretazione dell’O.N.M.S., altrimenti – per l’art. 9 - da subito non potrà avere la tessera del tifoso);
c) dopo che riceverà la condanna - PER LA STESSA COSA PER LA QUALE GIA' HA SCONTATO IL DASPO - non potrà avere la tessera del tifoso - pur credendo all’interpretazione dell’O.N.M.S. - per altri 5 anni.

E quindi esattamente nel senso indicato dall’O.N.M.S., però modificando la legge.
 
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NEAPOLIS 1926
view post Posted on 23/7/2009, 16:59




image
esposto l altra sera nel mio quartiere
 
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Veleno
view post Posted on 26/7/2009, 14:06




;) io ne ho visto uno striscione simile, anche nel quartiere Fuorigrotta...

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!
 
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libertad por los ultras
view post Posted on 27/7/2009, 17:11




...NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO...L'HANNO SCRITTO ANKE SULLA SANNITICA "AFRAGOLA-CAIVANO"...NEI PRESSI DI CARDITO...
 
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Veleno
view post Posted on 19/9/2009, 12:36




COME FUNZIONA... :sick:

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla tessera del tifoso. 22 domande e le relative risposte per conoscere tutti i risvolti di questa iniziativa.

Cos’è la tessera del tifoso?
È uno strumento di fidelizzazione che identifica i tifosi di un club o della Nazionale. Il rapporto che si instaura con la società sportiva è analogo a quello che ormai il mondo commerciale pone in essere quotidianamente coi suoi migliori clienti quando vende i propri prodotti. Tutti i dati personali comunicati dai tifosi sono conservati solo dalle società sportive e utilizzati (nel rispetto della legge sulla privacy) per promuovere tutte le attività e le agevolazioni offerte ai propri clienti (convenzioni con aziende di trasporto e di ristoro, corsie dedicate, borsellino elettronico e molto altro). L’attività degli organi di polizia, nel progetto della tessera del tifoso, si limita all’esclusivo accertamento di eventuali motivi ostativi e solo per il tempo necessario.

Com’è fatta?
Come una normale carta di credito, ma dovrebbe avere anche la foto del possessore.

A cosa serve?
A seguire in trasferta la propria squadra ed entrare nei settori «ospiti» dello stadio, ma anche a usufruire di vie di accesso preferenziali ed evitare i controlli ai varchi, per acquistare i biglietti anche al posto del documento d’identità. Molti club la utilizzeranno anche per marketing.

Quanto costerà?
Dipende dai club, ma il costo può arrivare a 10 euro come risulta da un’indagine effettuata presso le squadre.

Che vantaggi dà la tessera?
Consente di avere percorsi preferenziali all’interno degli stadi, di avere accessi con controlli limitati, sconti su altre manifestazioni organizzate dalle società, sconti in esercizi commerciali convenzionati o per il merchandising, acquisto privilegiato di biglietti per le competizioni internazionali e per i match dell’Italia, percorsi preferenziali anche in caso di gare all’estero. Inoltre è un investimento per i club ed è un’importante opportunità per promuovere il marchio della società tra i tifosi.

Chi la può avere? E chi no?
Possono avere la tessera: coloro che non sono sottoposti a Daspo, che non abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» negli ultimi 5 anni e che non abbiano misure di prevenzione tipo la sorveglianza speciale.

Quando entrerà in vigore?
Già da ora può essere richiesta alle società sportive. Dal primo gennaio 2010 non sarà più possibile seguire la propria squadra in trasferta, nel settore ospiti, senza la tessera.

Fino ad allora cosa succede?
Non cambia nulla. Quindi saranno limitate solo le trasferte per le quali il Casms abbia ravvisato rischi per gli spettatori o i cittadini.

E’ obbligatorio averla per le partite in casa e in trasferta?
No. È necessario averla solo per entrare nel settore ospiti dello stadio. I normali spettatori possono andare in altri settori acquistando un regolare biglietto.

Come si richiede? E a chi?
La tessera è rilasciata dalle società sportive e va richiesta al proprio club che, attraverso il proprio sito, segnala le strutture abilitate a rilasciarla e la documentazione necessaria (sicuramente servono le foto).

Cosa serve per ottenerla?
Occorre compilare un modulo e consegnare le foto. Ovviamente, il richiedente, non deve essere stato sottoposto a Daspo, a misure di restrizione, o essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati da stadio.

Se voglio seguire la mia squadra in trasferta fuori provincia, posso acquistare i biglietti per lo stadio anche se non ho la tessera?
Sì, la tessera non è un’imposizione. Gli spettatori che non vogliono aderire al programma «tessera del tifoso» possono continuare a frequentare gli stadi acquistando un normale biglietto in settori diversi da quello riservato agli ospiti; naturalmente, in questo modo, non godranno dei privilegi derivanti della tessera.

E se vivo fuori regione?
E’ la stessa cosa. Solo per accedere al settore ospiti è necessaria la tessera. Ulteriori limitazioni potrebbero esserci solo per gare in cui è previsto un rischio per spettatori e cittadini.

Vivo a Novara e sono tifoso del Milan: per andare a San Siro (e per cui fuori regione) mi serve la tessera?
Ecco un caso: no, si può acquistare un biglietto per la partita in casa.

Vivo in Lombardia, sono tifoso della Juve: se vado a Torino mi serve la tessera?
Soltanto se si vuole essere sicuri di essere esentato da eventuali limitazioni.

Sono residente all’estero, ma sono spesso in Italia per lavoro e mi capita di andare allo stadio in città diverse. Devo fare la tessera?
No, non è necessario. Si possono acquistare biglietti per i settori diversi da quello ospiti.

Amo seguire il calcio, ma non sono tifoso di nessuna squadra. Posso scegliere casualmente a quale squadra «legarmi» o devo avere una tessera per ogni squadra?
È sufficiente una sola tessera, ma chiaramente ogni club potrà privilegiare i propri tifosi.

Vado allo stadio con mio figlio minorenne: deve avere anche lui la tessera del tifoso?
No. I titolari della tessera, infatti, possono acquistare fino a 4 biglietti per parenti o amici.

Sono un volontario. Accompagno un non vedente allo stadio, ma non mi interesso di calcio, devo fare la tessera?
No. Per i portatori di handicap si accede a settori riservati. Se si vuole avere accesso al settore ospiti per le trasferte è obbligatorio anche in questo caso il possesso della tessera.

Lavoro all’interno dello stadio, devo avere la tessera?
No, basta il pass per gli addetti ai lavori.

Se un tifoso vuole acquistare un solo biglietto per un’unica partita, deve comprare anche la tessera del tifoso?
No, a meno che non voglia acquistare un biglietto per una trasferta e accedere al settore ospiti.

La tessera serve anche per assistere alle gare casalinghe?
La tessera deve essere vissuta come un’opportunità. Dal primo gennaio 2010 sarà obbligatoria per seguire la propria squadra in trasferta, ma se si vuole comunque decidere di far parte di un «club» di privilegiati, la tessera sarà utile anche per acquistare senza dover fare le file ai botteghini i biglietti per qualsiasi stadio d’Italia, godere di agevolazioni in tutta Italia, avere varchi preferenziali attraverso i quali si entrerà allo stadio solo inserendo la tessera, sconti in tutti gli esercizi convenzionati, la possibilità di acquistare più biglietti anche se la vendita è limitata a un solo tagliando a spettatore.


VAFFANCULO A TUTTI I "BENPENSANTI" PARLAMENTARI DEL CAZZO ANTIDEMOCRATICI, E A QUESTA TESSERA DEL TIFOSO... SCIARPA AL COLLO PER SEMPRE, CON ONORE E FIEREZZA ULTRAS!

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!!!
 
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CiondolinoSh
view post Posted on 14/1/2010, 14:49




art.9 :non c'è modifica che arresta la nostra protesta!
la libertà è un bene prezioso....vaffanculo tessera del tifoso!
Ecco lo striscione esposto domenica scorsa in occasione di Napoli-Sampdoria


Edited by CiondolinoSh - 17/1/2010, 14:26
 
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Veleno
view post Posted on 15/1/2010, 15:26




Mi sà, che non sai molto dell'essere Ultras con questo commento fatto...
Lo striscione è a firma FEDAYN 1979, e di conseguenza non è firmato dalla "A"... ;)

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!
 
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NEAPOLIS 1926
view post Posted on 16/1/2010, 23:01




CITAZIONE (Veleno @ 15/1/2010, 15:26)
Mi sà, che non sai molto dell'essere Ultras con questo commento fatto...
Lo striscione è a firma FEDAYN 1979, e di conseguenza non è firmato dalla "A"... ;)

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!

imageeccolo in curva b
 
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CiondolinoSh
view post Posted on 17/1/2010, 14:27




sisi è della B
scusate!
 
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Veleno
view post Posted on 18/1/2010, 14:26




;) grande NEAPOLIS... :ph34r:
 
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ATUADIFESA
view post Posted on 1/2/2010, 14:47




www.youtube.com/watch?v=p3BPgtX8s7A
protesta ultras napoli contro la tessera del tifoso!!!!!!!! napoli ti amo
 
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Veleno
view post Posted on 18/11/2011, 14:22




A chi la domenica mattina si alza all'alba e penserà a dormire in un'altra vita;
A chi quando prepara lo zaino scappa un sorriso perchè pregusta i momenti con gli amici;
A chi quando si annoda la sciarpa al collo, ogni volta è come fosse la prima;
A chi continuano a ripetere di mettere la testa a posto ma la sua testa è nell'unico posto dove vuole stare;
A chi dicono che un donna li farà smettere, ma quella donna deve ancora nascere;
A chi "non importa dove giochi, serie A serie B serie C...serie D..." lo pensa veramente;
A chi gli basta guardare negli occhi gli amici per rivivere tutte le avventure passate...
i nostri sogni e le nostre passioni non si tesserano!

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!


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Veleno
view post Posted on 2/2/2012, 15:35




Qualcosa si muove, incomincia una nuova era... speriamo!

L’Osservatorio del Viminale ha dato il via libera alla vendita da parte delle società di un «carnet elettronico di biglietti» che le società sportive nell’ambito della propria autonomia di impresa, potranno adottare a partire da subito e sino alla fine di questo campionato, vendendolo anche a chi non ha la tessera del tifoso. Il carnet, sottolinea l’Osservatorio, «rispetta pienamente le normative di sicurezza, ha carattere sperimentale, riguarda le sole partite casalinghe e risponde all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti».

No a fini commerciali - L'Osservatorio ha però chiesto alle società di «adottare misure organizzative che facilitino i tifosi nell’adozione di tale strumento, secondo logiche di servizi e non solo di mera attività commerciale» in osservanza di quanto stabilito dalla recente decisione del Consiglio di Stato. L’ok di oggi viene dopo una richiesta avanzata dall’intera Lega di Serie A, anche se in un primo momento da apri pista era stata la Roma per favorire i propri tifosi. Per la prossima stagione l’Osservatorio ha anche dato il compito a un gruppo di lavoro di elaborare un sistema di semplificazione per l’acquisto dei biglietti soprattutto per i minorenni.

...NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO! VIVA LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE!
 
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13 replies since 18/7/2009, 14:12   782 views
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